Fatture insolute: come recuperare il credito?
A chi non è mai capitato di dover recuperare il credito sotteso ad una fattura non pagata dal cliente?
Cosa è opportuno fare nel caso il cui, nonostante i ripetuti solleciti bonari a lui indirizzati, il cliente non intenda versare il dovuto o semplicemente temporeggi?
Spesso l’unico rimedio consiste nell’intraprendere la via legale.
In prima battuta l’avvocato recupero crediti invierà al debitore una formale lettera di messa in mora, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec (se il debitore è una persona giuridica), con invito al pagamento del dovuto entro un congruo termine, preannunciando in difetto la via giudiziale.
Nell’ipotesi in cui la lettera non sortisse effetti, si procederà con un ricorso per decreto ingiuntivo fondato sulla fattura insoluta. A tal fine sarà necessario allegare, oltre alla fattura stessa, ogni altro documento che possa meglio documentare il rapporto contrattuale e la prestazione eseguita (ad es. contratto, bolla di accompagnamento firmata dal cliente, corrispondenza tra le parti etc.).
Si tenga conto infatti che la fattura potrebbe legittimamente essere contestata dal debitore, in quanto documento emesso unilateralmente dal creditore, che di per sé non costituisce piena prova del rapporto contrattuale, né tantomeno dell’esecuzione della prestazione indicata in fattura.
L’autorità giudiziaria emetterà il decreto ingiuntivo “inaudita altera parte”, ossia basandosi unicamente sulla documentazione allegata al ricorso, senza instaurare alcun contraddittorio tra le parti. Ciò consente un notevole risparmio in termini temporali. Infatti, la tempistica per l’emissione del decreto è assai celere (da pochi giorni a qualche mese), a seconda dell’autorità giudiziaria competente.
Il decreto ingiuntivo così ottenuto, una volta notificato al debitore, potrà essere opposto da quest’ultimo nei quaranta giorni successivi alla ricezione dell’atto. In tal caso avrà inizio un vero e proprio contenzioso, in contraddittorio tra le parti, nel quale il debitore potrà contestare nel merito la pretesa creditoria.
Se non opposto nei termini, il decreto diventerà esecutivo, ossia definitivo e non più impugnabile.
Quando il debito risulta espressamente riconosciuto dal debitore, l’autorità giudiziaria può concedere da subito la cosiddetta “provvisoria esecutorietà”, che consente al creditore di agire in via esecutiva senza dilazione.
Da ultimo, quand’anche l’ingiunzione di pagamento non sortisse effetti, seguirà la notifica di una formale intimazione ad adempiere (atto di precetto) nel termine di dieci giorni, decorsi i quali – in assenza del pagamento – avrà inizio la fase esecutiva finalizzata ad aggredire (forzatamente) i beni del debitore, mediante pignoramento di beni immobili, di beni mobili, di uno o più conti correnti a lui intestati, o finanche del suo stipendio/pensione.