Cos’è il Decreto Ingiuntivo o ingiunzione di Pagamento?
Il ricorso per decreto ingiuntivo è lo strumento più agile per ottenere in tempi rapidi un provvedimento giudiziale avente ad oggetto un ordine di pagamento o di consegna di quanto dovuto dal debitore, ossia un titolo da poter azionare ai danni del debitore insolvente.
Trattandosi di un procedimento sommario, fondato su base documentale, senza l’instaurazione del contradditorio con la controparte (in altre parole nessuna udienza), i tempi di emissione del decreto ingiuntivo sono assai celeri.
Il soggetto che propone ricorso deve fornire al giudice prova scritta del credito vantato, allegando la documentazione a sua riprova (contratto, fattura, titolo di credito, busta paga etc.).
Oltre alla forma scritta, il credito deve presentare i seguenti requisiti:
- certezza: deve risultare chiaramente dai documenti posti alla base del ricorso;
- liquidità: l’importo deve cioè poter essere quantificato;
- esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a condizioni o a termini, oppure deve essere soggetto ad un termine già scaduto che legittima il creditore ad esigerne il pagamento.
Una volta ottenuta l’ingiunzione e notificata al debitore, quest’ultimo potrà formulare contestazioni sull’esistenza del credito o sul quantum, proponendo opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di notifica, con l’avvio di un vero e proprio contenzioso.
In difetto di opposizione, il decreto diventerà definitivo e pertanto il creditore potrà agire in esecuzione per far valere le proprie ragioni.
In alcuni casi specifici, enunciati dall’art. 642 c.p.c., su richiesta del creditore, è data facoltà al Giudice di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo già dal momento della sua emissione (senza il decorso dei quaranta giorni). Essenzialmente si tratta delle ipotesi in cui il credito è fondato su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, oppure su un documento sottoscritto direttamente dal debitore (es. riconoscimento di debito).
Il creditore in possesso di un decreto provvisoriamente esecutivo potrà avviare immediatamente la fase esecutiva, salva comunque la facoltà per il debitore di proporre opposizione per dimostrare che il credito non sussiste o per contestarne l’ammontare.
Invece, quando il decreto ingiuntivo non sia munito da subito della provvisoria esecutorietà, diventerà esecutivo con il decorso dei quaranta giorni dalla sua notifica; solo allora, persistendo l’inadempimento, il creditore potrà avviare la fase esecutiva.
Chiariamo brevemente cosa si intende per fase esecutiva.
Il debitore è per legge chiamato a rispondere del proprio debito con tutti i propri beni presenti e futuri. Pertanto, al fine di recuperare il credito sotteso al decreto ingiuntivo, il creditore è legittimato a pignorare i beni di cui il debitore dispone o i crediti da quest’ultimo vantati nei confronti di terzi, chiedendone la vendita o l’assegnazione.
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